Quando incorro nel reato di spaccio e detenzione (art.73)?

L’Articolo 73 fa riferimento a reati che riguardano la produzione, lo spaccio e il traffico di droga.

spaccio droghe

La norma prevede che chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Viene poi punito con le medesime pene chiunque importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

Chiunque, illecitamente cede, mette o si procura che altri mettano in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’art. 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

Quali pene ci sono per chi produce droghe?

Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Quali sanzioni sono previste per chi commette il reato di spaccio?

Nei casi in cui venga commesso uno dei fatti previsti dal seguente articolo e le modalità e le circostanze, così come la qualità e la quantità delle sostanze, vengano giudicate di lieve entità: il soggetto è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e con multa da euro 1032 a 10329